Regione Piemonte – Le piscine nelle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare.
Pubblicato sul B.U.R.P. n. 9 del 3 marzo 2016 il Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2016, n. 1/R e successive modifiche e integrazioni (vedi Determinazione Dirigenziale n. 94 del 5 aprile 2016) recante “Disposizioni regionali relative all’esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)”.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 “Legge finanziaria per l’anno 2012”, le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.
In deroga al citato articolo 50 della l.r. 5/2012, per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell’impianto, come verrà disciplinato dal regolamento di attuazione.