L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), specifica nelle FAQ del Regolamento CLP, come comportarsi in caso di vendita di miscele e sostanze pericolose al consumatore.
In particolar modo, l’art. 48 del CLP, definisce quelli che sono gli obblighi pubblicitari per chi vende miscele o sostanze pericolose al pubblico e/o online.
A sottolineare l’importanza della pubblicità per la vendita di sostanze pericolose, la Legge 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (in vigore dal 12/12/2017) introduce all’articolo 15 un nuovo illecito amministrativo, per chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità sulle sostanze pericolose, previste dall’art. 48 del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008
In questo breve spiegheremo in cosa consiste il regolamento CLP, gli obblighi di pubblicità, le sanzioni amministrative previste e come adeguarsi nei confronti del consumatore;
REGOLAMENTO CLP
Il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 è entrato in vigore il 20 Gennaio 2009 e ha progressivamente sostituito la direttiva sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE), direttive che sono state abrogate il ! Giugno 2015. allinea la precedente legislazione UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite per identificare le sostanze chimiche pericolose e informare gli utilizzatori in merito a tali pericoli.
Il regolamento CPL è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri e applicabile a tutti i settori industriali. Impone ai produttori, agli importatori o agli utilizzatori a valle di sostanze o di miscele di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima dell’immissione sul mercato. L’etichettatura dei pericoli permette di comunicare la classificazione di pericolo agli utilizzatori, tramite etichette e schede di dati di sicurezza, per avvertirli della presenza di un pericolo e della necessità di gestire i rischi associati.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale ECHA al seguente link: ECHA.EUROPA.EU
Al seguente link potete è possibile scaricare il Regolamento CLP completo: Regolamento CLP
ART. 48
“Pubblicità
1. Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione.
2. Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa o cui si applica l’articolo 25, paragrafo 6, che permetta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver prima preso visione dell’etichetta menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell’etichetta.
Il primo comma lascia impregiudicata la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1).”
SANZIONI AMMINISITRATIVE
La Legge 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (in vigore dal 12/12/2017) introduce all’articolo 15 un nuovo illecito amministrativo, per chiunque violi le disposizioni in materia di pubblicità sulle sostanze pericolose, previste dall’art. 48 del Regolamento CLP (CE) n.1272/2008.
La sanzione prevista va da 10.000 a 60.000 euro.
“L’articolo 15 introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità previste dall’art. 48 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele. In particolare, la nuova disposizione inserisce l’articolo 10-bis nel decreto legislativo n. 186 del 2011 , che detta la disciplina sanzionatoria recata dal citato Regolamento 1272/2008.
Più precisamente, il nuovo articolo 10-bis dispone le sanzioni amministrative pecuniarie, da 10.000 a 60.000 euro, comminate per le violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’art. 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1272/2008, in base alle quali: la pubblicità delle sostanze classificate come pericolose deve menzionare le classi o le categorie di pericolo, e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o contenente una sostanza classificata come pericolosa (di cui all’articolo 25, par. 6, dello stesso Regolamento CLP), che permetta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver prima preso visione dell’etichetta deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell’etichetta. L’illecito amministrativo trova applicazione “salvo che il fatto costituisca reato” (clausola di riserva penale).”
COME ADEGUARSI?
L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) specifica nelle FAQ del Regolamento CLP come comportarsi in caso di vendita di miscele o sostanze pericolose
“Se il consumatore può effettuare l’acquisto di una miscela pericolosa senza prima prendere visione dell’etichetta, la relativa pubblicità deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli come indicati nell’etichetta. Le tipologie di pericolo sono meglio specificate fornendo le indicazioni di pericolo, le indicazioni di pericolo supplementari, i pittogrammi e le avvertenze.
Per le vendite al pubblico non è sufficiente e nemmeno pertinente fare riferimento ad una scheda di dati di sicurezza contenente queste informazioni.”
( Rif. FaQ ECHA ID 273)
“La vendita on line o una pagina web rientra nel campo di applicazione dell’articolo. Se un consumatore può effettuare un’acquisto on-line, senza aver prima visto l’etichetta, devono essere fornite le informazioni previste dall’articolo 48 (2) del regolamento CLP.”
(Rif. FaQ ECHA ID 1235).
“L’art 48 del regolamento CLP definisce quali informazioni devono essere fornite nella pubblicità in generale di sostanze o miscele pericolose. La pubblicità di sostanze pericolose dovrà contenere le classi o le categorie di pericolo in questione (es. tossico acuto orale di categoria 3).”
(Rif. FaQ ECHA ID 272)
Ricapitolando: il consumatore dovrà essere a conoscenza dei pericoli e classificazioni riportate in etichetta, prima di procedere all’acquisto della sostanza o miscela pericolosa.
Facile! Vi basterà riportare le informazioni che trovare in sezione 2.2 della scheda di sicurezza.
Quindi, se prendiamo in considerazione questa scheda di sicurezza dovrete indicare:
Classificazione e indicazioni di pericolo:
Tossicità acuta, categoria 4
Irritazione oculare, categoria 2
INDICAZIONI DI PERICOLO
Pittogrammi di pericolo (immagini)
Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di pericolo:
H302 Nocivo se ingerito.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza:
P273 Non disperdere nell’ambiente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P280 Proteggere gli occhi / il viso.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Contiene: troclosene sodico, diidrato
INDEX 613-030-01-7
La sostanza non ha proprietà di persistenza, bioaccumulazione e tossicità (PBT) e non è molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB). La sostanza non ha proprietà di interferente endocrino.
Si ricorda che le schede di sicurezza sono inviate da Lapi Chimici al primo acquisto e successivamente in automatico ad ogni aggiornamento delle stesse.
Potete richiedere le schede di sicurezza all’indirizzo sicurezza@lapichimici.it